Regolamento per l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati

Regolamento per l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati ai sensi dell’Art. 52 c.1 del Codice dell’Amministrazione Digitale

Contesto normativo

L’art. 52 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), cosi come modificato dall’art. 9 del DL n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, dispone al comma 1 che le pubbliche amministrazioni disciplinino l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti nonché il riutilizzo degli stessi, nel rispetto delle disposizioni dello stesso Codice e della normativa vigente, specificando inoltre che la pubblicazione del catalogo di dati e metadati e relative banche dati nonché dei regolamenti che ne disciplinano l’accesso telematico e il riutilizzo sia effettuata all’interno della sezione Trasparenza, valutazione e merito (ora “Amministrazione Trasparente” secondo quanto previsto dal D.Igs. n.33/2013).

Lo stesso articolo stabilisce il principio dello “Open Data by default”, specificando che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l’espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Il D.lgs. 33 del 14 marzo 2013, c. 1, ha introdotto importanti disposizioni che rafforzano l’applicazione del principio dello “Open Data by default”, ma che ne definiscono una diversa chiave di lettura, in considerazione del fatto che lo stesso nasce dall’esigenza di coordinare le azioni legislative orientate a definire parametri misurabili dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni, favorire il contrasto alla corruzione all’interno della servizio pubblico mediante la trasparenza e la pubblicità degli atti.

Tre sono le principali norme che trattano di questi temi e che sono state coordinate in questo decreto legislativo: la Legge n. 69 del 19 giugno 2009; il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; la Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

 

Definizioni

Nel presente documento si intende per:

  • dato: rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
  • documento: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • dato dell’Ordine: il dato formato, o comunque trattato, dall’Ordine medesimo;
  • dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque e non soggetto a restrizioni temporali derivanti dal “diritto all’oblio”;
  • dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
  • dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
  • dati di tipo aperto: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche, come definite dall’Art. 68 c. 2 lettera b) del d.lgs. 82/2005: sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a) del c. 2 art. 68 d.lgs. 82/2005, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati; 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
  • formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi, ai sensi dell’art. 68 c. 2 lettera a) del d.lgs. 82/2005;
  • titolare del dato: la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
  • pubblicazione: la pubblicazione di dati e documenti nel sito istituzionale dell’Ordine, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
  • riutilizzo: l’uso del dato di cui è titolare l’Ordine da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
  • licenza: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
  • banca dati: insieme di dati omogenei, d’interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
  • dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
  • dataset dei dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
  • metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
  • interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

 

Ambito di applicazione

Il presente documento disciplina l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati di cui è titolare l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Foggia, con riferimento ai dati pubblici, ossia ai dati conoscibili da chiunque, nonché ai dati conoscibili da chiunque ma soggetti a restrizioni temporali derivanti dal “diritto all’oblio”.

Sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione:

  1. i dati personali, per i quali trovano applicazione le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003);
  2. i dati a conoscibilità limitata, la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti.

Con riferimento all’Art. 58 c. 2 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Igs. 82/2005) e alle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agio) l’Ordine ha però facoltà di attivare o di aderire a convenzioni con altre pubbliche amministrazioni finalizzate alla condivisione di specifici insiemi di

dati per finalità istituzionali, che possono includere anche dati personali o dati a conoscibilità limitata.

 

Esclusioni

  1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on-line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all’anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l’identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
  2. I dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. In merito ai dati relativi a procedure d’appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
  4. I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da salvaguardare: a. la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari; b. il diritto di terzi al segreto industriale; c. la disciplina sulla protezione del diritto d’autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale; d. la disciplina sul Sistema statistico nazionale; e. la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; f. la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.
  5. Non saranno oggetto di pubblicazione dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto.

 

Dati e informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente”

I dati pubblicati ai fini della trasparenza a norma del D.Igs. 33/2013 sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell’Art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale.

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, l’Ordine pubblica specifici dataset in formato aperto (XML, csv, ecc.) relativi a dati e informazioni per i quali il D.Igs. 33/2013 o altre norme prescrivano la pubblicazione in forma tabellare.

I dati pubblicati ai fini della trasparenza sono riutilizzabili ai sensi del D.Igs. 36/2006, del D.lgs. 82/2005 e del D.Igs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e rispettarne l’integrità; tuttavia, laddove dati e documenti pubblicati debbano essere rimossi a norma di legge dopo aver svolto la loro funzione, essi non rientrano nell’ambito dei dati aperti.

 

Dati personali e identificativi

La pubblicazione di dati personali avviene nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs. 196/2003, e, in particolare, con accurata selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line e provvedendo ove possibile all’anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l’identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

L’Ordine pubblica dati personali e identificativi in conformità ai principi di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza con gli scopi da perseguire e in ogni caso, anche per motivi di trasparenza, unicamente per espressa disposizione di legge e regolamento, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 196/2003.

 

Dati dell’anagrafe tributaria

I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell’Art. 52, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale  (D.Igs, 82/2005), non possono essere pubblicati.

 

Dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche

I dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche possono essere pubblicati unicamente in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a specifiche persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell’art. 9, c. 1 del D.Igs 322/1989.

 

Licenza e riutilizzo

Ove non diversamente specificato, si intende che tutti i dati pubblici pubblicati dal Collegio siano dati aperti: è possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati, documenti e analisi pubblicati dall’Ordine, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

 

Pubblicazione dei dati

La pubblicazione dei dati è effettuata sul sito Web istituzionale dell’Ordine.

 

Decorrenza e pubblicità

  1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
  2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Foggia all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.