Accesso civico

Accesso civico

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l’OPOFG abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l’accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall’art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza del CPOFG o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione. Entro 30 giorni dalla richiesta l’ OPOFG deve:

  • procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o dei dati richiesti;
  • trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’OPOFG deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte l’OPOFG il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui  all’art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.  Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33  al vertice politico dell’amministrazione,  ai fini dell’attivazione delle forme di responsabilità.

La richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dall’Opo di Foggia va inviata con una delle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cpofg@pec.it
  • tramite posta AR all’indirizzo: Responsabile della trasparenza Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Foggia, Via Antonio Gramsci, 103 – 71121 Foggia
  • con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine in Via Antonio Gramsci, 103 – 71121 Foggia

Esclusioni e limiti all’accesso civico (art. 5-bis)

L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; a sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati  e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

 

Ruolo Nominativo PEC Modulo
Responsabile trasparenza e anticorruzione dott.ssa Melissa Mancano cpofg@pec.it Modulo richiesta accesso civico
Il titolare del potere sostitutivo per l’esercizio dell’accesso civico dott. ssa  Vanessa Anna Magistro cpofg@pec.it Modulo richiesta potere sostitutivo per l’esercizio dell’accesso civico

 

Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA)

Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Per presentare una richiesta di accesso FOIA è disponibile nel menu di questa pagina un modulo  da compilare e firmare. Si ricorda che l’accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

La richiesta di accesso civico va inviata all’Opo di Foggia  con una delle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cpofg@pec.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della trasparenza Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Foggia, Via Antonio Gramsci, 103 – 71121 Foggia
  • con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’ Ordine in Via Antonio Gramsci, 103 – 71121 Foggia

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis.

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Esclusioni e limiti all’accesso civico (art. 5-bis)

L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; a sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati  e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Ruolo Nominativo PEC Modulo
Responsabile trasparenza e anticorruzione dott.ssa Melissa Mancano cpofg@pec.it Modulo richiesta accesso civico generalizzato