L’Ordine Professionale, in quanto Ente di diritto pubblico non economico, al quale gli esercenti la professione sono obbligatoriamente iscritti, è l’organo investito per legge dei poteri di autogoverno e di rappresentanza della categoria nella circoscrizione territoriale di sua competenza.
Attraverso l’esercizio di tali poteri esso deve tendere a realizzare una triplice tutela:
- dell’interesse generale della collettività al corretto esercizio della professione;
- della professione come tale, nei confronti del mondo esterno (non esclusi i pubblici poteri), per la difesa delle sue prerogative e della sua indipendenza e dignità;
- dei singoli iscritti, nei rapporti tanto con i colleghi quanto con l’utenza.
La principale fonte normativa che delinea l’ordinamento degli Ordini e della Federazione Nazionale degli Ordini delle Ostetriche, analogamente ad altre professioni sanitarie, è costituita dal D.LgsCPS 13 settembre 1946, n.233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n.221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233”.
Ciascun Ordine è diretto da un Consiglio direttivo eletto ogni quattro anni dall’Assemblea degli iscritti; ogni Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario un Tesoriere, ed un numero di Consiglieri variabile in rapporto al numero degli iscritti all’ Ordine.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine, ha le seguenti attribuzioni conferite dalla Legge:
– Compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e pubblicarlo al principio di ogni anno
– Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’ Ordine
– Designare i rappresentanti del,’ Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale
– Promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale degli iscritti
– Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’ Ordine
– Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’Albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore
– Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra iscritto e iscritto, o fra iscritto e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse
Altresì, il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ Ordine e propone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ Ordine, il Consiglio Direttivo, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione all’albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.